Love & Mutui al tempo delle unioni civili
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| 2016 | News
| Maggio 2016 | 2624 Visite | con Commenti disabilitati su Love & Mutui al tempo delle unioni civili

Nessuno, probabilmente, ci ha pensato nelle ore immediatamente successive alla fiducia votata in Parlamento sulla legge che istituisce le unioni civili. Ma tra le conseguenze che questo provvedimento porta con sé, ci sono anche risvolti legati strettamente al settore immobiliare e al mercato delle case in generale: l’istituzionalizzazione di legami prima non regolamentati da leggi pone novità legate alla gestione del patrimonio, compresa l’accensione e la gestione di un mutuo per comprare un immobile.

Con l’unione civile, per esempio, entra in gioco la comunione dei beni, come dice il Codice Civile. E in attesa che siano affrontati nel dettaglio gli aspetti più precisi in materia, tutto lascia pensare che anche il mutuo cointestato diventi un’abitudine, per una coppia unita secondo il nuovo vincolo di legge.

E gli esperti ci stanno già lavorando su: “Ciascuna delle due parti di una unione civile potrà non solo detrarre la propria quota di interessi passivi (il 19% per un massimo di 4000 euro) ma detrarre il 100% in caso abbia fiscalmente a carico il proprio compagno”, fanno sapere da mutui.it, portale specializzato in materia.

E se si verificasse il caso di uno scioglimento dell’unione civile (che sta come il divorzio al vecchio matrimonio)? “Se la coppia unita civilmente si separa mentre è in corso il pagamento di un mutuo, la parte obbligata a pagare gli alimenti può decidere di continuare a pagare le rate chiedendone la detrazione dall’assegno versato all’ex-compagno. Può infatti accadere, come succede per le famiglie tradizionali, che in caso di separazione la casa sia assegnata solo ad uno dei due, e che l’altro continui a dover pagare le rate pur non avendo più residenza nell’immobile”.

Ma nulla impedisce, per esempio, che si vada verso la vendita consensuale dell’immobile per l’estinzione del mutuo, o la rinegoziazione del mutuo stesso in modo che solo chi desidera restare proprietario sia anche il solo intestatario del contratto di finanziamento.

Un’altra ipotesi di studio, certo la meno auspicabile, è legata alla morte di uno dei partner. Anche in questo caso, in teoria, entra in gioco il Codice Civile: così come accade per il coniuge rimasto vedovo, anche per chi ha contratto un’unione civile dovrebbe rimanere l’eredità dell’obbligo dell’estinzione del mutuo al posto del defunto. A meno di non rifiutare l’eredità.

Ovviamente sono ammessi (matrimoni o unioni civili, non cambia) ogni tipo di scongiuro.

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