La gestione del rischio legale nei mercati finanziari – seconda puntataLegal risk management in financial markets – second part
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| 2014 – Numero 1
| Febbraio 2014 | 5003 Visite | con No Comments

 

Prima delle vacanze natalizie InvesTO Law ha affrontato il tema del rischio legale nei mercati finanziari, argomento di un interessante dibattito durante la sessione pomeridiana di InvesTO Day il 26 settembre scorso a Torino Incontra.

Secondo una delle definizioni più comunemente accettate dagli studiosi, per qualunque investitore il rischio legale è quello che “comprende, fra l’altro, l’esposizione ad ammende, sanzioni pecuniarie o penalizzazioni derivanti da provvedimenti assunti dall’organo di vigilanza, ovvero da regolamenti privati”.

Pur non potendosi misurare sulla base di modelli matematici, il rischio legale si può senz’altro valutare e prevenire.

Proprio a questi fini è necessario individuare soggetti dotati non solo di specifiche competenze approfondite e diversificate in ambito legale, ma soprattutto di indipendenza di giudizio.

Qual è allora il nuovo ruolo del consulente legale che assiste una banca, un altro intermediario finanziario (o anche un privato o una società industriale nei propri investimenti) per consentire al proprio cliente di valutare accuratamente e minimizzare le proprie fonti di rischio legale, apportandogli un concreto valore aggiunto rispetto all’ “avvocato tradizionale” che si occupa principalmente di contenzioso, o dell’assistenza in relazione a singole operazioni?

Occorre, prima di tutto, che il legale (o, preferibilmente, un team di avvocati con specializzazione multidisciplinare) individui il metodo più adatto per l’assessment del rischio legale, sulla base delle caratteristiche della società rispetto alla quale esso viene condotto.

Il suo intervento dovrà agevolare la predisposizione di un efficiente sistema di gestione del rischio legale, permettendo così al proprio cliente (citando il Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria costituito presso la Bank for International Settlements) di adottare “sistemi di controllo che siano in grado di poter contribuire effettivamente alla gestione dei profili legali del rischio operativo”.

In questo contesto sono stati emanati proprio dal Comitato di Basilea alcuni principi-guida che identificano gli obiettivi che un efficace sistema di gestione del rischio operativo (e quindi anche quello legale) deve perseguire. Tra di essi vanno segnalati, in particolare:

(i)        la definizione di un adeguato sistema di gestione e la sorveglianza sull’operatività da parte del consiglio di amministrazione;

(ii)       un efficiente sistema di reporting interno e l’apprestamento di piani di emergenza; e

(iii)      la promozione di un’affermata cultura interna del rischio legale e dei controlli, che deve tradursi in:

(a)        un adeguato coinvolgimento della funzione legale nell’operatività quotidiana della società e un’appropriata definizione delle modalità di intervento dei legali esterni;

(b)       un idoneo aggiornamento dedicato particolarmente alle funzioni legali e di compliance sulle novità normative e giurisprudenziali che possano essere fonte di rischio legale; e

(c)        un training rivolto a tutto il personale della società in modo da assicurare che tutti tengano i comportamenti più opportuni nel caso di eventi che siano fonte di rischio legale (il primo esempio è quello di ispezioni “a sorpresa” da parte dell’Autorità Fiscali e di Vigilanza).

La necessità per ogni investitore (banche e intermediari finanziari in primis) di valutare il proprio rischio legale e di adottare adeguati sistemi per la sua gestione e prevenzione, anche con l’ausilio di professionisti esterni, si ascrive nel più ampio contesto di “autovalutazione” dei rischi e dell’operato degli organi sociali che caratterizza le più significative novità in materia di diritto dei mercati finanziari.

Esempio principe di questo trend verso il “prevenire i rischi è meglio che curarli”  è il processo di autovalutazione previsto nella bozza di “Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche” posta in consultazione da Banca d’Italia il 16 dicembre scorso per il recepimento in Italia della cosiddetta “CRD IV” (Capital Requirements Directive IV).

Ma questo lo vedremo nel prossimo numero di Investo  Magazine.Before the Christmas’s Holidays InvesTO Law talked about legal risk management in financial markets; it was one of the topic discussed during the afternoon section of InvesTO Day, that was held at Torino Incontra last September, 26th.

For any investor, and for experts too, the most common definition of legal ricks is “ but is not limited to, exposure to fines, penalties, or punitive damages resulting from supervisory actions, as well as private settlements”.

Although it cannot be calculated based on mathematical models, the legal risk can certainly be estimated and prevented.

For these purposes it is necessary to indentify subjects with in-depth and diversified legal specific competences but, above all, with independent judgment.

What is then the role of the legal advisor assisting a bank, another financial broker (or a private customer or a company for their investments) to allow customers to accurately estimate and minimize legal risks, giving them an added value compared to a “traditional lawyer” who mainly deals with litigation or assists single transactions?

First of all, the lawyer (or better a multidisciplinary team of lawyers) has to identify the most suitable method of legal risk assessment, as per the company’s characteristics, to be adopted.

His work will have to simplify an efficient legal risk management, allowing the costumer (quoting the Basel Committee on Banking Supervision established in the Bank for International Settlements) to implement “control systems that are able to contribute effectively to the management of legal aspects of operational risk”.

In this framework, the Basel Committee on Banking Supervision issued some principles for the sound management of operational (and therefore legal) risks. In particular:

(i)             the definition of an adequate operation management and supervision system in accordance with the provisions and procedures set out by the board of directors.

(ii)      an efficient system of internal reporting and contingency plans implementation; and

(iii)      the promotion of a well-established culture of legal risk and internal controls, which should result in:

(a)        an appropriate involvement of the legal function in the daily operations of the company and an appropriate definition of external lawyer interventions;

(b)       an adequate update especially on legal  aspects and compliance with new regulations and  jurisprudential standards that may cause legal risk; and

(c)        a training course for all company personnel in order to ensure the most appropriate behavior in case of legal risk (for example the “unexpected” inspection by the Tax Administration Authorities).

The need of every investors (banks and financial brokers first) to evaluate their own legal risk and to implement suitable management and prevention system, also with the help of external professionals, it is part of a large risk “self-assessment” and the work of social authorities which represent the most significant innovation in financial market regulations.

The most important example of the “risk prevention is better than treat them” trend is the self-assessment process established by the “Supervisory arrangements on bank corporate organization and governance”, consulted by Banca d’Italia last December 16th for the acknowledgment in Italy of the sa-called “CRD IV” (Capital Requirements Directive IV).

But we will talk about this in the next issue of Investo  Magazine.

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