La figura giuridica della start-up innovativaThe innovative start-up
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| 2014 | 2014 – Numero 2 | Investo Startup
| Giugno 2014 | 4250 Visite | con No Comments

La congiuntura economica ha rappresentato per l’Italia un’opportunità per introdurre nuove normative che possano promuovere la nascita e lo sviluppo di imprese innovative, spesso trascurate in un Paese che ha assistito passivamente al declino di modelli di business tradizionali.

E’ trascorso poco più di un anno dall’introduzione della figura giuridica della start-up innovativa, società a regime speciale che gode di alcune importanti deroghe nell’ambito del diritto societario, ma anche del diritto del lavoro e della disciplina fiscale e delle crisi d’impresa. Nel corso del 2013 sono state iscritte nella sezione speciale del registro imprese dedicata alle start-up innovative circa 1.500 imprese.

Possono beneficiare di tale regime speciale tutte le società di capitali, purché non quotate, che abbiano determinate caratteristiche, tra cui un oggetto sociale consistente “nello sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico“. L’impresa deve inoltre investire una certa parte del proprio valore della produzione in ricerca e sviluppo oppure impiegare come dipendenti o collaboratori almeno una certa percentuale di dottorandi o ricercatori oppure infine essere titolare o avere la disponibilità di diritti di brevetto o inerenti un software originario.

I benefici di cui le start-up innovative possono godere concernono, tra l’altro, la riduzione degli oneri per l’avvio dell’impresa, un regime più flessibile in materia di contratti di lavoro con i dipendenti, la possibilità di remunerare i propri collaboratori con stock option e i fornitori di servizi esterni attraverso il work for equity oltre ad alcuni incentivi fiscali e crediti di imposta.

Altre novità significative sono costituite dall’introduzione anche per le s.r.l. della possibilità, precedentemente tipica delle S.p.A., di creare categorie di quote di capitale fornite di diritti amministrativi e patrimoniali diversi, potendo quindi differenziare categorie di quote per soci gestori e per soci finanziatori. Oppure, e qui l’innovazione legislativa è decisamente rilevante, le quote di partecipazione in start-up innovative in forma di s.r.l. possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari.

Tali innovazioni, insieme al fatto che l’Italia è il primo paese in Europa ad essersi dotato di una normativa specifica in tema di crowdfunding, sembrano l’indice del desiderio di preparare un terreno giuridico fertile per lo sviluppo di un nuovo modello di impresa.

Affinché ciò possa però dare frutti concreti occorre che concorrano la fiducia dei finanziatori e la semplificazione delle procedure.

Il reperimento di fonti di finanziamento sembra tuttora essere la vera nota dolente per un imprenditore dotato di idee e capacità, tanto che è stato osservato che in Italia solo il 14% delle start-up ottiene fondi dalle banche. Tuttavia le numerose iniziative che i principali gruppi bancari italiani stanno recentemente intraprendendo per offrire linee di credito ad hoc, servizi di scouting, formazione e incubazione sembrano indice di una maggiore lungimiranza e attenzione verso il mondo start-up.

Inoltre, la pur pregevole innovazione legislativa si scontra con il permanere di una burocrazia onerosa sia in termini di tempo che di denaro, facendo perdere competitività alle imprese e al Paese stesso nell’attrazione di capitali esteri. La semplificazione resta quindi un traguardo decisivo e ancora tutto da raggiungere. In questo i professionisti che assistono l’impresa possono e devono giocare un ruolo importante.

 

AUTORE : AVV. FILIPPO MORTAROTTI

 The recent economic framework has represented an opportunity for Italy to enact new rules to promote the creation and development of innovative enterprises, often neglected in a country that passively witnessed the decline of traditional business models.

A little over a year ago the lawmaker introduced a new legal entity named “innovative start-up”, which is a form of company with special rules that benefit of some significant exceptions in the context of corporate law, labour law, tax regulations and bankruptcy law. In 2013, 1,500 businesses have been registered in the special section of the companies register dedicated to innovative start-ups.

The companies that can benefit of these special rules must be limited companies, provided that they are not listed, with certain features, including a scope of the company consisting in the “development, production and marketing of innovative goods and services with high technological value“. The business must also (i) invest part of its production value in research and development, or (ii) employ a certain minimum percentage of PhD students or researchers, or (iii) have the title or dispose of a patent or of proprietary rights on a software.

The innovative start-ups can benefit of, among other things, a reduction in set-up costs, more flexible rules for employment contracts, the possibility to pay consultants with stock options and external service providers with “work for equity”, as well as tax incentives and tax credits.

Another significant innovation is the introduction for limited liability companies (Società a responsabilità limitata – S.r.l.) of the possibility, previously reserved to stock companies (Società per Azioni – S.p.A.), to create categories of shares with different administrative and economic rights attached. This can help to tailor different shares for managing shareholders and financing shareholders. Moreover, and this novelty is truly remarkable, the shares of innovative start-ups incorporated in the form of S.r.l. can be object of public offerings of financial instruments.

These innovations, along with the fact that Italy is the first country in Europe to have enacted specific regulations on crowdfunding, seem to be the sign of the intention to prepare a fertile legal ground for the development of a new model of business.

Nonetheless the investors’ confidence and the simplification of the procedures are essential for this to yield tangible improvements.

Finding funds appears to be still the hardest challenge for an entrepreneur with skills and ideas, so much so that it has been noted that in Italy only the 14% of start-ups gets funding from banks. However, the several initiatives that major Italian banking groups are recently taking to offer special lines of credit, scouting, training and incubation services, seem to be signs of greater foresight and attention towards the world of start-ups.

Furthermore, the praiseworthy innovative legislation crashes with heavy bureaucracy, both in terms of time and money, making businesses and the country itself lose the interests of foreign capitals. Simplification is, therefore, a crucial goal still to be achieved.  In all this, professionals who assist the company can and must play an important role.

 

WRITER : AVV. FILIPPO MORTAROTTI

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